Art. 105
Abrogato93 / 125Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate dei corpi armati dello Stato.
In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-105