Art. 105 · Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate dei corpi armati dello Stato.

Art. 105

Abrogato93 / 125

Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate dei corpi armati dello Stato.

In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-105