Art. 104 · Norme particolari per i provenienti da enti pubblici di sperimentazione e ricerca

Art. 104

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Norme particolari per i provenienti da enti pubblici di sperimentazione e ricerca

In vigore dal 1 ago 1980
Ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui al presente decreto, già in godimento di stipendio maggiore di quello loro spettante nei ruoli universitari, è attribuito, all'atto della nomina, un assegno annuo pensionabile pari alla differenza tra i due stipendi annui lordi. L'assegno di cui al precedente comma, è gradualmente riassorbito con i miglioramenti conseguiti per attribuzione di aumenti periodici o di successive classi di stipendio nella nuova carriera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-104