Art. 1 · Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori
Titolo ICapo I

Art. 1

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Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori

In vigore dal 8 dic 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della Costituzione; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata l'11 luglio 1980; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, EMANA il seguente decreto: . Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce: a) professori straordinari e ordinari; b) professori associati. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento. Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo . È istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.

Note all'articolo

  • La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-1