Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;
Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la deliberazione 7 dicembre 1979, n. 482, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ha proposto l'istituzione di una borsa merci in quella città;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato;
Decreta:
È istituita in Modena la borsa per la contrattazione in merci, regolata dalla legge 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 1980
PERTINI
BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1980
Registro n. 10 Industria, foglio n. 182
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-08;993#art-1