Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 19 ott 1980
Il testo dell'art. 88 è soppresso e sostituito come segue: La facoltà di ingegneria comprende i seguenti istituti: 1) istituto di architettura e urbanistica; 2) istituto di chimica applicata e industriale; 3) istituto di elettrotecnica; 4) istituto di fisica tecnica; 5) istituto di idraulica e costruzioni idrauliche; 6) istituto di matematica applicata; 7) istituto di meccanica e macchine; 8) istituto di scienza delle costruzioni. A ciascun istituto afferiscono i seguenti insegnamenti: Istituto di architettura e urbanistica: architettura tecnica; tecnica urbanistica I; tecnica urbanistica II; storia dell'architettura; caratteri distributivi degli edifici; disegno I (civili); disegno II; tecnica ed economia dei trasporti; costruzione di strade, ferrovie e aeroporti; topografia (semestrale); estimo civile (semestrale); architettura e composizione architettonica I; architettura e composizione architettonica II; legislazione dei lavori (semestrale); tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione; analisi dei sistemi residenziali; storia delle trasformazioni territoriali; pianificazione territoriale. Istituto di chimica applicata e industriale: chimica; chimica fisica; chimica organica; elettrochimica; chimica applicata; materiali; elementi introduttivi all'ingegneria chimica; organizzazione delle aziende; tecnologia dei materiali e chimica applicata; chimica industriale; reattori chimici; controllo automatico degli impianti chimici; costruzione di impianti chimici; legislazione; materiali metallici; impianti chimici I; impianti chimici II; teoria e sviluppo dei processi chimici; tecnologie speciali chimiche; principi di ingegneria chimica. Istituto di elettrotecnica: elettrotecnica; applicazioni elettriche; controlli autOmatici I; controlli automatici II; economia industriale; elettrotecnica I; elettrotecnica II; elettronica applicata; misure elettriche I; misure elettriche II; tecnica delle alte tensioni; costruzioni elettromeccaniche; impianti elettrici I; macchine elettriche I; impianti elettrici II; macchine elettriche II; programmazione e calcolatori elettronici; linguaggio e programmazione (semestrale); teoria dei sistemi; sintesi delle reti elettriche; campi elettromagnetici e circuiti; teoria della informazione e della trasmissione; comunicazioni elettriche. Istituto di tisica tecnica: fisica I (civili); fisica I (industriali); fisica II; fisica tecnica (civili); fisica tecnica (industriali); impianti tecnici dell'edilizia; igiene applicata (semestrale); termotecnica industriale. Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche: geologia applicata (semestrale); geotecnica; idraulica; assestamento idrogeologico ed opere idrauliche relative; pedologia applicata all'ingegneria; complementi di geologia applicata; costruzioni idrauliche; geofisica applicata (semestrale); pendii e strutture in terra (semestrale); sistemazione agraria e forestale del terreno. Istituto di matematica applicata: analisi matematica I (civili); analisi matematica I (industriali); analisi matematica II; geometria I (civili); geometria I (industriali); geometria II (semestrale); complementi di matematica; matematica applicata (semestrale); economia applicata; statistica, probabilità e teoria delle decisioni per l'ingegneria. Istituto di meccanica e macchine: disegno; meccanica razionale; meccanica applicata alle macchine e macchine; macchine; costruzioni di macchine; misure meccaniche, tecniche e collaudi; meccanica applicata alle macchine; impianti meccanici; tecnologia meccanica; complementi di macchine; progetti di macchine. Istituto di scienza delle costruzioni: scienza delle costruzioni I; scienza delle costruzioni; scienza delle costruzioni II; tecnica delle costruzioni I; tecnica delle costruzioni II; costruzioni metalliche; costruzione di ponti; organizzazione del cantiere (semestrale); tecnica delle strutture prefabbricate; dinamica delle strutture; tecnica delle fondazioni; tecnica dei ripristini e dei consolidamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MARTINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980 Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 42
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-08;594#art-6