Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Nell', al punto 3), ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria è aggiunto quello di ingegneria meccanica.
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