Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 ott 1980
N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Urbino 30 giugno 1978, relativo: a) alla soppressione della parrocchia di S. Lorenzo, in località Solfinelli del comune di Urbino (Pesaro e Urbino), e all'annessione del territorio in parte alla parrocchia di S. Giovanni Battista, in Pieve di Canne, e in parte alla parrocchia di S. Barbara, in Campitelli, sempre del comune di Urbino; b) alla devoluzione del patrimonio del soppresso beneficio alla parrocchia di S. Giovanni Battista, in Pieve di Canne del comune di Urbino; viene, pertanto, revocato il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, n. 43, relativo all'unione perpetua aeque principaliter delle parrocchie di S. Lorenzo, in località Solfinelli del comune di Urbino, di S. Giovanni Battista, in località Pieve di Canne, e di S. Apollinare, in località Girifalco, entrambe dello stesso comune, già unite con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, n. 1192. La parrocchia di S. Giovanni Battista, in Pieve di Canne, viene, altresì, autorizzata ad accettare il patrimonio del soppresso beneficio, descritto nella perizia giurata 27 febbraio, 1976 del geometra Amato Benedetti e valutato in L. 15.500.000 dall'ufficio tecnico erariale di, Pesaro, con l'obbligo di vendere il patrimonio immobiliare, destinando parte del ricavato alla ristrutturazione della casa canonica della parrocchia stessa. Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1980 Registro n. 15 Interno, foglio n. 90
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