Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 set 1980
A partire dal 1 gennaio 1981 i contributi di cui al precedente articolo, dovuti in misura fissa, sono aumentati in misura pari al 75 per cento dell'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - FOSCHI - PANDOLFI - ANIASI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1980 Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 14
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-08;538#art-2