Art. 1
1 / 2In vigore dal 29 dic 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 57, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Su deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;
Decreta:
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A decorrere dal 1 gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonché quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.
È dovuto altresì dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed è maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attività professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro il limite del massimale di lire 25 milioni.
Note all'articolo
- La L. 26 aprile 1982, n. 181 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) che "a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e' elevata dal 2 al 3 per cento."
- La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 33 comma 3) che "a decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, gia' elevata dall'articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-08;538#art-1