Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 set 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, adottata il 17 aprile 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di clinica ortopedica della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, adottata il 15 maggio 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara;
Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Gian Carlo Traina e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Ferrara;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, è attribuito, unitamente al titolare dott. Gian Carlo Traina, alla stessa cattedra della medesima facoltà dell'Università di Ferrara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1980
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 395
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-08;537#art-1