Art. 2
2 / 3In vigore dal 29 lug 1980
Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro dell'interno; ciascun richiamo non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facoltà di proroga di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-04;317#art-2