Art. 1
1 / 3In vigore dal 29 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709;
Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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Il Ministro dell'interno è autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 10 luglio 1980 un contingente complessivo di tremila sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facoltà di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-04;317#art-1