Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 feb 1981
Quando il CIPES debba deliberare nelle materie indicate dall' della legge n. 38 del 9 febbraio 1979, il servizio di segreteria è affidato ad un apposito ufficio del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, cui è preposto, con compiti di direzione e di coordinazione, un funzionario del dipartimento designato dal direttore generale, con la collaborazione di altri funzionari e impiegati del dipartimento stesso scelti dal direttore generale in numero adeguato. Il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo provvede con le proprie strutture istituzionali alle esigenze operative dell'ufficio di segreteria di cui al primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-01;968#art-2