Art. 1

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In vigore dal 12 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successiva modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'ultimo comma dell'art. 45 è sostituito dal seguente: L'esame di laurea in lingue e letterature straniere moderne consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento della letteratura scelta come quadriennale oppure della filologia o della storia della lingua corrispondente, o ancora di storia della civiltà francese (per gli studenti che hanno scelto come quadriennale la lingua francese), di letteratura nord-americana (per gli studenti che hanno scelto come quadriennale la lingua inglese) e di letterature ibero-americane (per gli studenti che hanno scelto come quadriennale la lingua spagnola o portoghese). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1980 Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 110
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