Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . I commi secondo e terzo dell'art. 249, relativi alla scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale sono sostituiti dai seguenti: "Qualora invece il consiglio ritenga insufficiente la preparazione specifica del candidato, potrà imporre l'obbligo di superare un certo numero di esami nel campo della statistica, della demografia, dell'economia, del diritto e della sociologia, fissando la propedeuticità di ciascuno rispetto ai colloqui sugli insegnamenti specifici della scuola. In tale caso il candidato non potrà essere iscritto al successivo anno di corso se non avrà superato insieme ad almeno due colloqui relativi ad insegnamenti della scuola, anche gli esami sugli eventuali insegnamenti ad essi propedeutici".
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