Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Vista la legge di delega n. 242 del 23 maggio 1980 per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo, nella quale, all'art. 6 è prevista delegazione dei poteri al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa ed in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta: . È concessa amnistia, per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa e in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo.
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