Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni; Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; Decreta: Articolo unico Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente, delle licenze delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e dal quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 19.75, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 1981. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1980 PERTINI COSSIGA FORMICA Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1980 Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 2
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