Art. 7
7 / 7In vigore dal 4 nov 1980
Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seguente scuola di specializzazione;
Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica
Art. 187. - La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica ha lo scopo di poter offrire una migliore qualificazione scientifica professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo medico-biologico.
Alla scuola, che ha la durata di tre anni, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero complessivo di specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in quarantacinque allievi ripartiti in quindici allievi per anno. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in mancanza, da un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 188. - Gli insegnamenti impartiti nei tre anni saranno i seguenti:
INSEGNAMENTI FONDAMENTALI
1° Anno:
1) biologia generale e speciale;
2) biologia molecolare;
3) biochimica analitica;
4) biometria.
2° Anno:
1) chimica clinica;
2) biochimica patologica;
3) enzimologia clinica;
4) biochimica dinamica.
3° Anno:
1) biochimica dei tessuti e degli organi;
2) biochimica ormonale;
3) biochimica farmacologica;
4) tossicologia.
INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI
1) elementi di ematologia;
2) complementi di istologia patologica;
3) immunochimica;
4) igiene applicata al laboratorio di analisi chimico-cliniche;
5) elementi di legislazione sanitaria;
6) elementi di anatomia e fisiopatologia;
7) biofisica applicata con elementi di elettronica.
Art. 189. - Ogni materia di insegnamento è anche materia d'esame il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.
Per ottenere il diploma di specializzazione in biochimica e chimica clinica gli allievi devono superare quindi tutte le materie e almeno tre materie complementari (una per anno) scelte fra quelle indicate all'art. 188.
Alla fine dei tre anni gli allievi devono presentare una tesi scritta su tema concordato con il direttore della scuola e sostenere un esame di diploma. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 138
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;652#art-7