Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 4 nov 1980
Il secondo comma dell'art. 190 della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 507, e soppresso e sostituito dal seguente: Art. 190, secondo comma. - Il numero massimo degli allievi è di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;652#art-6