Art. 4
4 / 7In vigore dal 4 nov 1980
L'art. 112, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:
Art. 112. - Il numero degli allievi assegnati al corso non può essere superato, fatta eccezione per l'ammissione dei riprovati degli anni precedenti e di coloro che, per giustificato motivo, avessero interrotto la successione dei corsi, i quali ultimi saranno ammessi in soprannumero in analogia alla normativa prevista per la reiscrizione degli studenti ai corsi di laurea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;652#art-4