Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 24 ott 1980
Dopo l'art. 596, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in patologia generale. Seconda scuola di specializzazione in patologia generale Art. 597. - La seconda scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso la seconda cattedra di patologia generale. Il numero massimo degli allievi medici è stabilito in cinquanta per anno di corso per complessivi duecento iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale. Il numero massimo degli allievi non medici è stabilito in cinquanta per anno di corso per complessivi duecento iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale, indirizzo tecnico. Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in patologia generale (articoli 592-596).
Storico versioni

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