Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 24 ott 1980
Gli articoli 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796 e 797, relativi alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1980 Registro n. 89 istruzione, foglio n. 252
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;623#art-12