Art. 11
11 / 12In vigore dal 24 ott 1980
Gli articoli 785, 786, 787, 788 e 789, relativi al corso di specializzazione in neonatologia, che muta la denominazione in corso di perfezionamento in neonatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Corso di perfezionamento in neonatologia
Art. 785. - È Istituito presso l'istituto di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma un corso di perfezionamento in neonatologia.
Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.
La durata del corso è annuale.
Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.
Il numero degli ammessi resta fissato in venti.
L'ammissione è per titoli ed esami.
Art. 786. - Il corso è diretto da un consiglio direttivo di cui fanno parte i professori ordinari, straordinari e aggregati degli istituti di clinica pediatrica e puericultura, i direttori degli istituti di clinica ostetrica che collaborano all'insegnamento, nonché tutti gli altri docenti del corso.
La direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 787. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;
2) fisiopatologia e teratologia embriofetale;
3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;
4) fisiologia neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) biochimica neonatale;
7) farmacologia neonatale;
8) patologia neonatale;
9) diagnostica radiologica neonatale;
10) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale;
11) assistenza al neonato sano ed ammalato;
12) clinica e terapia neonatale;
13) rianimazione e cure intensive neonatali;
14) affezioni chirurgiche del neonato;
15) anatomia e patologia del feto e del neonato
16) evoluzioni ed esiti della patologia feto-neonatale.
Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche e integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di reumatologia.
Art. 788. - L'allievo deve ottemperare all'obbligo di frequenza a fini di apprendimento per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplica esercitazione pratica in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato.
Art. 789. - Alla fine del corso l'allievo sostiene, un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.
La sessione di esami è unica alla fine del corso.
All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole viene rilasciato un diploma di perfezionamento che non dà diritto alla qualifica di specialista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;623#art-11