Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 19 ott 1980
Gli articoli 523, 524 e 525, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 523. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. La scuola conferisce i seguenti diplomi: a) diploma di specialista in radiodiagnostica; b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. La durata del corso degli studi, per entrambe le specializzazioni, è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica. Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di venticinque al primo anno e di cento in totale da ripartirsi annualmente fra i due corsi di diploma. Art. 524. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO, COMUNE ALLE DUE SPECIALIZZAZIONI 1° Anno: 1) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica o dosimetria); 2) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; 3) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; 4) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno: 5) anatomia patologica; 6) apparecchiature e tecniche radiologiche; 7) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio); 8) radiopatologia; 9) dosimetria applicata. SECONDO BIENNIO PER LA SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA 3° Anno: 10) tecniche speciali e relativa semeiotica I; 11) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I. 4° Anno: 12) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II; 13) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II. SECONDO BIENNIO PER LA SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 3° Anno: 10) oncologia generale; 11) oncologia clinica I; 12) tecniche radioterapiche. 4° Anno: 13) oncologia clinica II; 14) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; 15) radioterapia clinica; 16) trattamento del canceroso in fase avanzata. Art. 525. - I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-9