Art. 7
7 / 13In vigore dal 19 ott 1980
Gli articoli 513, 514 e 515, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria (due scuole), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria (due scuole)
Art. 513. - Sono istituite due scuole di specializzazione in otorinolaringoiatria; la prima scuola ha sede presso la seconda cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, la seconda scuola presso la prima cattedra di clinica otorinolaringoiatrica. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in otorinolaringoiatria.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero complessivo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è stabilito in:
trenta specializzandi (dieci per anno di corso) per la prima scuola;
ventiquattro specializzandi (Otto per anno di corso) per la seconda scuola.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Ai. 514. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia;
2) fisiologia;
3) audiologia (biennale) I;
4) semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) tecnica di laboratorio;
6) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale) I;
7) anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
8) tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
9) anestesiologia in otorinolaringoiatria;
10) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale) II;
11) radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
12) pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
13) audiologia (biennale) II;
14) otoneurologia;
15) foniatria.
3° Anno:
16) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale) II;
17) terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
18) neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
19) oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
20) chirurgia plastica;
21) tracheobroncoscopia;
22) medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Art. 515. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in otorinolaringoiatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-7