Art. 12
12 / 13In vigore dal 19 ott 1980
Gli articoli 545, 546, 547 e 548, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 545. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso la prima cattedra di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 546. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) igiene del lavoro I;
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.
2° Anno:
6) patologia e clinica delle malattie da lavoro I;
7) igiene del lavoro II;
8) fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
9) psicologia del lavoro;
10) tossicologia industriale.
3° Anno:
11) patologia e clinica delle malattie da lavoro II;
12) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
13) epidemiologia delle malattie da lavoro;
14) radiobiologia e radioprotezione;
15) dermatologia professionale.
4° Anno:
16) patologia e clinica delle malattie da lavoro;
17) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
18) pronto soccorso;
19) medicina legale e delle assicurazioni;
20) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.
Art. 547. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 548. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-12