Art. 2
2 / 2In vigore dal 9 nov 1980
Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisioterapia.
Scuola di specializzazione in fisioterapia
Art. 306. - La scuola di specializzazione in fisioterapia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica traumatologica dell'Università di Torino, nel centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro. La scuola conferisce il diploma di specialista in fisioterapia.
La durata dei corsi è di tre anni.
Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; è richiesto, per l'iscrizione al corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso non può essere superiore a ventiquattro (otto per anno). Non sono consentite iscrizioni alla scuola con abbreviazioni di corso. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni; è inoltre obbligatorio per gli iscritti ai corsi la frequenza alle esercitazioni pratiche presso l'istituto di clinica ortopedica in modo continuativo per dieci mesi all'anno.
Gli allievi hanno dovere di frequenza presso l'istituto con presenza giornaliera nell'ambulatorio e nei reparti di fisioterapia.
Per i corsi che non possono essere dimostrati presso la clinica ortopedica, possono essere stabiliti su parere del direttore della scuola periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora siano costituiti in reparti indipendenti ed abbiano adeguata attrezzatura per la F.K.T. (neurologia - centri di recupero spastici - fisiopatologia respiratoria - otorinolaringologia - reumatologia - oculistica etc.).
Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno.
Per essere ammesso a frequentare il corso il candidato deve superare un esame di ammissione.
Art. 307. - Gli insegnamenti obbligatori impartiti dalla scuola sono i seguenti:
1° Anno:
principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
fisiopatologia dell'apparato neuromotore (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative).
2° Anno:
semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
massoterapia e terapia manuale;
cinesiologia e chinesiterapia e ginnastica medica;
idro e balneo terapia.
3° Anno:
elettroterapia ed elettrologia;
terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.
Art. 308. - Le materie facoltative qui di seguito elencate potranno essere distribuite nel secondo e terzo anno secondo delle necessità della scuola previa approvazione del consiglio di facoltà:
2° Anno:
elettromiografia;
problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione;
medicina assicurativa;
climatoterapia.
3° Anno:
cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
rieducazione respiratoria;
riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
rieducazione nei disturbi della visione;
problemi della riabilitazione geriatrica;
riqualificazione professionale.
Art. 309. - Per accedere ai corsi successivi al primo anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente ivi comprese le materie opzionali (almeno due). Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il trenta novembre dell'anno in corso.
Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del direttore della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà, di anno in anno, l'ammontare dei contributi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1980
Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 105
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-11;665#art-2