Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 2 nov 1980
Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia pediatrica ed in ortognatodonzia presso la facoltà (I) di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica Art. 560. - La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso l'istituto di chirurgia pediatrica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica. Art. 561. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo e fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 562. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 563. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 564. - Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 565. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 566. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: embriologia e genetica delle malformazioni congenite; anatomia patologica generale (biennale) I; diagnostica radiologica e nucleare generale; anestesiologia; clinica pediatrica (biennale) I; patologia e clinica chirurgica generale (biennale) I. 2° Anno: patologia e clinica chirurgica generale (biennale) II; rianimazione e terapia intensiva (biennale) I; anatomia patologica generale (biennale) II; diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili; clinica pediatrica (biennale) II. 3° Anno: patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) I; endocrinologia pediatrica; tecnica chirurgica generale; rianimazione e terapia intensiva (biennale) II; chirurgia neonatale. 4° Anno: patologia clinica chirurgica pediatrica (triennale) II; neurochirurgia pediatrica; tecnica chirurgica pediatrica; chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica; ortopedia pediatrica. 5° Anno: patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) III; otorinolaringoiatria pediatrica; cardiochirurgia pediatrica; urologia pediatrica. Art. 567. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 568. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 569. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in ortognatodonzia Art. 570. - La scuola di specializzazione in ortognatodonzia ha sede presso l'istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica e conferisce il diploma di specializzazione in ortognatodonzia. Art. 571. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 572. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 573. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 574. - Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. Art. 575. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 576. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico; 2) fisiologia dell'apparato stomatognatico; 3) farmacologia clinica; 4) patologia odontostomatologica; 5) chirurgia odontostomatologica; 6) odontoiatria conservativa; 7) radiologia odontostomatologica; 8) stomatologia preventiva; 9) ortognatodonzia; 10) odontotecnica; 11) semeiotica ortognatodontica; 12) cefalometria clinica; 13) pedodonzia; 14) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia; 15) pediatria auxologica applicata; 16) paradontologia; 17) chirurgia ortognatodontica; 18) genetica applicata; 19) statistica applicata alla ricerca scientifica; 20) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia; esercitazioni cliniche, di laboratorio e di cefalometria. La didattica del primo anno di corso è particolarmente dedicata alla preparazione stomatologica di base, essenziale alla formazione dello specialista in ortognatodonzia. Suddivisione delle materie d'insegnamento nei tre anni di corso: 1° Anno: 1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico; 2) fisiologia dell'apparato stomatognatico (1° anno biennale); 3) farmacologia clinica; 4) patologia odontostomatologica; 5) chirurgia odontostomatologica; 6) odontoiatria conservativa; 7) radiologia odontostomatologica; 8) stomatologia preventiva; 9) ortognatodonzia (1° anno - triennale); 1°) odontotecnica; esercitazioni cliniche, esercitazioni di laboratorio. 2° Anno: 1) fisiologia dell'apparato stomatognatico (2° anno - biennale); 2) semeiotica ortognatodontica; 3) ortognatodonzia (2° anno - triennale); 4) cefalometria clinica (1° anno - biennale); 5) pedodonzia; 6) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia; 7) pediatria auxologica applicata; 8) paradontologia; esercitazioni cliniche, esercitazioni di laboratorio. 3° Anno: 1) ortognatodonzia (3° anno - triennale); 2) cefalometria clinica; 3) chirurgia ortognatodontica; 4) genetica applicata; 5) statistica applicata alla ricerca scientifica; 6) medicina legale e delle assicurazioni in ortognatodonzia; esercitazioni cliniche; esercitazioni di laboratorio; esercitazioni di cefalometria clinica. I corsi sono integrati da seminari su argomenti di interesse interdisciplinare. Art. 577. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'intero anno scolastico. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto). Art. 578. - Gli esami di profitto teorici e pratici sono sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione. L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento degli esami. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scelta su un argomento proposto dall'insegnante della materia su cui verte l'argomento e approvato dal direttore della scuola. Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale di strumenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 137
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-11;650#art-4