Art. 2
2 / 4In vigore dal 2 nov 1980
Gli articoli 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492 e 493, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 485. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso lo istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
Art. 486. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 487. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 488. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 489. - Il numero massimo degli allievi è di cinquanta per anno di corso e complessivamente di duecento iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 490. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 491. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I);
patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.
2° Anno:
anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II);
clinica della tubercolosi (triennale) (I);
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (I);
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.
3° Anno:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (II);
clinica della tubercolosi (triennale) (II);
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
4° Anno:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (III);
clinica della tubercolosi (triennale) (III).
Gli insegnamenti complementari che possono essere inseriti negli statuti sono i seguenti:
immunologia clinica;
cardiologia;
medicina nucleare;
malattie professionali dell'apparato respiratorio;
terapia intensiva pneumologica, tutti al 4° anno.
Art. 492. - I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al 4° anno), per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.
Art. 493. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.
Alla fine del 4° anno gli allievi devono sostenere lo esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-11;650#art-2