Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1156 dal quale risulta che è stata modificata la denominazione dell'insegnamento di igiene in quella di igiene e medicina preventiva; Considerato che il predetto insegnamento è una delle discipline fondamentali previste dalla tabella XVIII del vigente ordinamento didattico; Considerata pertanto la necessità di provvedere alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1156; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1156, è rettificato nel senso che nel penultimo comma del dispositivo sono soppresse le seguenti parole: "l'insegnamento di igiene assume la denominazione di igiene e medicina preventiva mentre". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980 Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 37
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