Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 set 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla prima cattedra di diritto internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli; Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, del 31 gennaio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di diritto delle Comunità europee dell'Università stessa al fine di sopperire alla carenza di organico di assistenti e per poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli del 17 marzo 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto delle Comunità europee dell'Università di Roma; Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di diritto internazionale dell'Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Giandonato Caggiano e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto delle Comunità europee della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Considerata l'affinità degli insegnamenti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di diritto internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giandonato Caggiano, alla cattedra di diritto delle Comunità europee della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1980 Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 47
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