Art. 1
1 / 1In vigore dal 26 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 1018, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1977, registro n. 19, foglio n. 16, con il quale si è provveduto ad assegnare, tra gli altri, un posto di tecnico laureato all'istituto di anatomia patologica (per la cattedra di tecnica e diagnostica istopatologica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;
Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della suddetta Università degli studi di Roma, dalle quali si evincono le ragioni di pubblico interesse che giustificano la rettifica dell'assegnazione del posto di tecnico laureato sopraindicato;
Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 1018;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 1018, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato già assegnato all'istituto di anatomia patologica (per la cattedra di tecnica e diagnostica istopatologica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, deve intendersi attribuito all'istituto di patologia generale (per la seconda cattedra di patologia generale) presso la medesima facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1981
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 399
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-10;1133#art-1