Art. 7
7 / 7In vigore dal 1 nov 1980
Dopo l'art. 305 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione nucleare.
Art. 306. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto unificato di medicina interna dell'Università di Torino ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.
Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Art. 307. - La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di corso necessari per conseguire questo titolo sono tre.
Art 308. - Gli insegnamenti per il conseguimento de diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:
1° Anno:
a) fisica; con richiami di matematica, nozioni di statistica informatica e dosimetria;
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione de dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno:
a) teoria delle traccianti;
b) elementi di radiochimica;
c) applicazioni di diagnostica I;
d) tecniche di misura di radioattività.
3° Anno:
a) applicazioni diagnostiche II;
b) applicazioni terapeutiche;
c) radioprotezione e legislazione applicate.
Art. 309. - I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Art. 310. - Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 311. - La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie devono avere la firma della frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 312. - Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 135
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-03;648#art-7