Art. 1

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In vigore dal 22 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto, il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto, il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 268, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in matematica (ad indirizzo didattico). Corso di perfezionamento in matematica (ad indirizzo didattico) Art. 269. - Presso, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali viene istituito un corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo didattico. Il corso conferisce un attestato di frequenza ed esame ed ha sede presso l'istituto matematico dell'Università di Modena. Art. 270: - Per l'iscrizione al corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo didattico è titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le leggi vigenti, consente l'insegnamento della matematica, o di materie di cui la matematica sia parte, in qualunque tipo di scuola secondaria. Art. 271. - Gli insegnamenti si svolgono presso l'istituto matematico dell'Università di Modena e hanno la durata di un anno accademico. Il direttore del corso è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere riconfermato. Art. 272. - La tassa di iscrizione, le soprattasse e i contributi sono fissati negli importi corrispondenti richiesti agli iscritti al 1° anno di corso della laurea in matematica, salvo i contributi di esercitazioni pratiche e di seminario che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facoltà. Art. 273. - Gli insegnamenti impartiti dal corso sono: 1) didattica della matematica; 2) complementi di matematica; 3) matematica applicata; 4) fondamenti della logica e della matematica; 5) storia della matematica. Essi consistono in lezioni teoriche, seminari ed esercitazioni. Il corso può mutare insegnamenti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed eventualmente anche di altre facoltà su parere del consiglio di facoltà. Art. 274. - Il profitto degli allievi è accertato dagli insegnanti durante il corso e mediante una prova finale d'esame al termine del corso. Art. 275. - L'attestato di cui al primo articolo del corso viene rilasciato a cura dell'Università di Modena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1980 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 76
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-03;607#art-1