Art. 1
1 / 3In vigore dal 19 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 30 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Ritenuto che le attuali esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica rendono necessario il richiamo di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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È autorizzato il richiamo alle armi nell'anno 1980 di cinquecento graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dal servizio continuativo e collocati in congedo per raggiunti limiti di età appartenenti a classi non anteriori al 1923.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-03;293#art-1