Art. 2
2 / 2In vigore dal 28 ago 1981
La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto per coloro che si iscrivono al primo anno del corso di laurea in fisica a cominciare dall'anno accademico 1981-82.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 305
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-03;1164#art-2