Art. 5 · Tolleranze

Art. 5

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Tolleranze

In vigore dal 17 ago 1980
I preimballaggi componenti ciascuno dei lotti determinati secondo l'allegato II alla legge 25 ottobre 1978, n. 690, modificato con decreto ministeriale 27 febbraio 1979, recante disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E. disciplinati dalla stessa legge devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) il contenuto effettivo dei preimballaggi del lotto non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale; b) la percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno superiore al valore fissato dalla tabella seguente deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II soprarichiamato: Errori in meno Quantita nominale (Qn) in grammi o in millilitri in % di Qn g oppure ml Da 5 a 50............................ 9 - Da 50 a 100.......................... - 4,5 Da 100 a 200......................... 4,5 - Da 200 a 300......................... - 9 Da 300 a 500......................... 3 - Da 500 a 1.000....................... - 15 Da 1.000 a 10.000.................... 1,5 - Da 10.000 a 15.000................... - 150 Oltre 15.000......................... 1 -
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-26;391#art-5