Art. 10
10 / 16Modalità dei controlli del fabbricante
In vigore dal 17 ago 1980
Il controllo, che il fabbricante di preimballaggi o l'importatore deve eseguire ai sensi dell', può essere realizzato per campionamento e deve essere organizzato secondo appropriate regole del controllo di qualità in sede di fabbricazione.
La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e tiene a disposizione i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.
Il controllo di fabbricazione non è richiesto solo se i preimballaggi sono riempiti manualmente mediante uno strumento di misura legale a funzionamento non automatico, munito dei bolli metrici previsti dalle disposizioni vigenti, le cui caratteristiche metrologiche il fabbricante è tenuto a verificare con opportuna frequenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-26;391#art-10