Art. 1
1 / 1In vigore dal 16 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con regio decreto 18 settembre 1951, n. 1160 e modificato con regio decreto 25 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di magistero di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 15, lettere A), B), C), relativo all'ordinamento dei corsi di laurea in materie letterarie, pedagogia lingue e letterature straniere, è modificato nel senso che agli elenchi degli insegnamenti complementari dei tre corsi di laurea sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
A) Laurea in materie letterarie:
archeologia cristiana;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia contemporanea.
B) Laurea in pedagogia:
storia della scuola e delle istituzioni educative;
storia della pedagogia;
pedagogia speciale;
psicopatologia generale;
tecnologia dell'educazione.
C) Laurea in lingue e letterature straniere:
storia della lingua francese;
storia della lingua inglese;
dialettologia italiana;
linguistica applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980.
Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 34
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-20;582#art-1