Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 set 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 ottobre 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 65, relativo all'elenco degli istituti scientifici delle facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che presso l'istituto di studi del vicino oriente è costituita la seguente sezione: a) archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico. L'art. 336, relativo agli indirizzi della scuola nazionale di archeologia, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente indirizzo: e) archeologia medioevale. L'art. 337, relativo all'ordinamento della scuola nazionale di archeologia, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti insegnamenti costitutivi: archeologia medioevale; epigrafia e istituzioni medioevali; paleografia; metodi matematici e statistici applicati alla paleoetnologia e alla archeologia. L'art. 347, relativo all'ordinamento della scuola di storia dell'arte medioevale e moderna, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente: storia dell'arte fiamminga e olandese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 maggio 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1980 Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 13
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-20;524#art-1