Art. 4
4 / 4In vigore dal 9 lug 1980
All'art. 18 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono aggiunti i seguenti commi:
"Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio e costituito da altri due avvocati o procuratori dello Stato e da un segretario scelto tra gli impiegati della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, nominati con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato.
Nel caso previsto dal comma precedente, la commissione esaminatrice, in una seduta da tenersi non prima di due giorni precedenti a quello di inizio dello svolgimento della prima delle prove scritte, formula i tre distinti temi per ciascuna delle prove.
Di ciascun tema sono fatte tante copie quante sono le sedi delle prove scritte diverse da quella della commissione esaminatrice.
Gli originali di ciascun tema sono, in relazione alle singole materie di prova, contrassegnati con numerazione progressiva e chiusi in buste tra loro identiche e prive di contrassegni esterni. Dette buste sono raccolte e chiuse in unico plico contrassegnato all'esterno dall'indicazione della materia di prova.
Le copie di ciascun tema sono invece raccolte in buste che devono essere contrassegnate anche all'esterno dal numero progressivo corrispondente al tema inseritovi e sono, a loro volta, raccolte e chiuse in unico plico contrassegnato dall'indicazione all'esterno della materia di prova. Tutte le buste contenenti i singoli temi relativi alle diverse materie e tutti i plichi contenenti i temi relativi a ciascuna prova devono essere firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. I plichi sono anche suggellati e sono conservati rispettivamente dal presidente della commissione e da ciascun presidente di comitato di vigilanza che ne riceverà personale consegna a cura di inviati del segretario della commissione.
All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice fa constatare l'integrità della chiusura del plico contenente le buste relative alla prova da svolgere, lo apre, fa constatare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere e telecomunica immediatamente ai presidenti dei comitati di vigilanza l'indicazione della materia di prova ed il numero distintivo del tema sorteggiato.
Ciascun presidente dei comitati di vigilanza, appena ricevuta tale comunicazione, fatta constatare l'integrità della chiusura del plico contenente le buste relative alla prova da svolgere, lo apre, e, fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste, apre quella contrassegnata dal numero del tema sorteggiato.
I membri dei comitati di vigilanza ed il segretario esercitano le funzioni ed hanno i poteri, durante lo svolgimento delle prove scritte, che sono attribuiti ai membri e al segretario della commissione esaminatrice.
I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono trasmessi, a cura del presidente del comitato di vigilanza, al presidente della commissione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 22
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-16;271#art-4