Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 lug 1980
L'art. 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dalla seguente disposizione: "La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di avvocato dello Stato è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonché da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei l'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale. Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario. I componenti la commissione ed il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato".
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