Art. 2
2 / 2In vigore dal 16 ott 1980
Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia.
Art. 138. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha sede presso la clinica odontostomatologica e conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia.
Art. 139. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 140. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 141. - La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 142. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 143. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 144. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1) embriologia ed anatomia dentaria maxillo-facciale;
2) anatomia ed istopatologia odontostomatologia;
3) microbiologia ed igiene orale;
4) farmacologia odontostomatologica;
5) patologia odontostomatologica;
6) clinica odontostomatologica;
7) chirurgia maxillo-facciale;
8) anestesia e chirurgia stomatologica;
9) odontoiatria conservativa;
10) parodontologia;
11) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale;
12) ortopedia dento-maxillo-facciale;
13) radiologia odontostomatologica;
14) odontotecnica;
15) odontoiatria infantile;
16) medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.
La suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso è la seguente:
1° Anno:
embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
microbiologia ed igiene orale;
farmacologia;
patologia odontostomatologica;
odontotecnica;
anestesia e chirurgia stomatologica;
odontoiatria conservativa (1° anno);
esercitazioni pratiche.
2° Anno:
odontoiatria conservativa (2° anno);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno biennale);
parodontologia (1° anno biennale);
anatomia ed istopatologia odontostomatologica;
odontoiatria infantile;
radiologia odontostomatologica;
ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno biennale);
chirurgia maxillo-facciale (1° anno);
esercitazioni pratiche.
3° Anno:
clinica odontostomatologica;
chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
ortopediadento-maxillo-facciale (2° anno);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (secondo anno);
paradontologia (2° anno);
esercitazioni pratiche.
Il direttore può stabilire, per un proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
Art. 145. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 146. - Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che hanno superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista odontostomatologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980
Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 29
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-04-29;581#art-2