Art. 6

Art. 6

6 / 6
In vigore dal 3 set 1980
Gli articoli 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738 e 739 dello statuto dell'Università di Napoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 24 ottobre 1975, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinochirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in endocrinochirurgia Art. 728. - La scuola di specializzazione in endocrinochirurgia ha sede presso la cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni dell'Università di Napoli e conferisce il diploma di specialista in endocrinochirurgia. Art. 729. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione od, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 730. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 731. - La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 732. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Art. 733. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 734. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma di corso, nonché l'istituto sede della scuola di specializzazione. Art. 735. - Coloro che non ottemperano all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento ed al servizio di corsia e di laboratorio non possono ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami. Art. 736. - Alla fine di ciascun anno accademico, coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza possono sostenere gli esami di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo. Art. 737. - Al termine del 3° anno, dopo aver superato tutti gli esami di profitto, gli specializzandi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinochirurgico (clinico o sperimentale) concordato col direttore della scuola. Art. 738. - I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma, possono sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza. Art. 739. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei tre anni di corso sono i seguenti: 1° Anno: 1) anatomia chirurgica delle ghiandole endocrine; 2) fisiopatologia delle ghiandole endocrine; 3) semeiotica chirurgica generale e speciale delle ghiandole endocrine; 4) anatomia patologica delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine (I corso); 5) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (I corso). 2° Anno: 1) radiologia e medicina nucleare in endocrinochirurgia; 2) anestesia e rianimazione in endocrinochirurgia; 3) chirurgia della ipofisi; 4) chirurgia della tiroide e delle paratiroidi; 5) chirurgia del pancreas; 6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (II corso). 3° Anno: 1) chirurgia del surrene; 2) chirurgia dell'ovaio; 3) chirurgia del testicolo; 4) chirurgia plastica in endocrinochirurgia; 5) terapie complementari delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine; 6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (III corso). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 aprile 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1980 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 109
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-04-29;446#art-6