Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di microbiologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina; Vista la deliberazione della facoltà di farmacia della Università di Messina, adottata il 28 dicembre 1979, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di microbiologia della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, adottate rispettivamente il 30 novembre 1979 e 11 gennaio 1980, che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di microbiologia della facoltà di farmacia della stessa Università; Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di microbiologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1152 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Bisignano e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della facoltà di farmacia della stessa Università; Ravvisata, pertanto, l'opportunità - nell'interesse pubblico - di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di microbiologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Bisignano, alla stessa cattedra della facoltà di farmacia della medesima Università. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 aprile 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980 Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 327
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