Art. 1
1 / 1In vigore dal 31 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere e dal Consiglio universitario nazionale;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 31 è sostituito dal seguente:
"Ogni indirizzo comprende insegnamenti obbligatori e altri insegnamenti fra i quali lo studente deve scegliere, secondo le modalità del successivo art. 34, quelli necessari per completare il suo piano di studi.
Gli insegnamenti obbligatori sono indicati nel successivo art. 32.
Gli insegnamenti a scelta dello studente ed annualmente attivati sono indicati per ciascun indirizzo, nell'elenco annuale predisposto dalla facoltà ai sensi del medesimo art. 32".
L'art. 32, relativo al biennio di specializzazione per il conseguimento della laurea in scienze politiche, è sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti obbligatori attinenti a ciascuno dei quattro indirizzi sono i seguenti:
a) Indirizzo politico-amministrativo:
1) diritto amministrativo (biennale);
2) istituzioni di diritto e procedura penale;
3) diritto tributario o diritto finanziario;
4) contabilità di Stato e degli enti pubblici.
b) Indirizzo politico-economico:
1) politica economica e finanziaria;
2) storia e politica monetaria;
3) scienza delle finanze;
4) economia internazionale;
5) statistica economica.
c) Indirizzo politico-internazionale:
1) storia dei trattati e politica internazionale;
2) diritto internazionale pubblico;
3) organizzazione internazionale;
4) economia internazionale;
5) geografia politica ed economica.
d) Indirizzo storico-politico:
1) storia contemporanea (corso monografico);
2) storia moderna (corso monografico);
3) storia dei trattati e politica internazionale;
4) storia delle istituzioni politiche;
5) scienza della politica.
Gli insegnamenti a scelta dello studente sono indicati, dalla facoltà, per ogni indirizzo con apposito elenco predisposto all'inizio di ogni anno accademico, nell'ambito dei seguenti:
1) demografia;
2) diritto aerospaziale;
3) diritto agrario italiano e, comparato;
4) diritto amministrativo (annuale);
5) diritto del lavoro e legislazione sociale;
6) diritto delle Comunità europee;
7) diritto dell'impresa;
8) diritto ecclesiastico italiano e comparato;
9) diritto finanziario o diritto tributario;
10) diritto internazionale privato;
11) diritto parlamentare;
12) diritto pubblico dell'economia;
13) diritto regionale;
14) econometrica;
15) economia e politica dello sviluppo;
16) economia e politica agraria;
17) economia e politica bancaria;
18) economia e politica industriale;
19) economia e politica dei trasporti;
20) economia e politica regionale e del territorio;
21) economia e politica sindacale e del lavoro;
22) filosofia del diritto;
23) filosofia della politica;
24) matematica per le scienze sociali;
25) ordinamento della famiglia;
26) politica economica e finanziaria;
27) programmazione economica;
28) scienza dell'amministrazione;
29) sociologia politica;
30) storia dei partiti e dei movimenti politici;
31) storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
32) storia del giornalismo;
33) storia dell'America del nord;
34) storia dell'America latina;
35) storia della sociologia;
36) storia delle dottrine economiche;
37) storia delle istituzioni politiche;
38) storia dell'Europa orientale;
39) storia del Risorgimento;
40) storia economica;
41) storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici.
Per ogni indirizzo, l'elenco predisposto dalla facoltà non può comprendere più di quindici insegnamenti annuali, compresi quelli obbligatori del medesimo indirizzo,".
L'art. 34 è sostituito dal seguente:
"Lo studente, all'inizio del terzo anno di corso, sceglie uno degli indirizzi e aggiunge agli insegnamenti obbligatori previsti per detto indirizzo gli altri insegnamenti a sua scelta, necessari per completare il suo piano di studi, fra quelli attivati e indicati per ciascun indirizzo nell'elenco annuale, predisposto dalla facoltà, ai sensi del precedente art. 32.
Gli insegnamenti scelti dallo studente possono appartenere anche a indirizzi diversi da quello da lui indicato, o ad altre facoltà.
In tal caso il piano degli studi dovrà essere sottoposto all'approvazione della facoltà".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 150
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-04-14;258#art-1