Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348, che ha abolito l'insegnamento del latino nella scuola media;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, n. 914, che ha modificato i programmi di insegnamento del latino nella quarta e quinta classe del ginnasio;
Considerata l'opportunità di modificare in conseguenza il programma di insegnamento del latino nel triennio liceale classico;
Visto il parere del 29 febbraio 1980 del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Ritenuto di non poter condividere il predetto parere del Consiglio nazionale nella parte in cui vorrebbe escludere qualunque modifica dei programmi in parola, nonché intervenire sugli stessi con semplice circolare anziché, come giuridicamente previsto, con apposito decreto del Presidente della Repubblica;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
I programmi di studio del latino nel triennio liceale classico vengono definiti secondo il testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente e avranno decorrenza dal 10 settembre 1980.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 330
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-31;316#art-1