Art. 1
1 / 1In vigore dal 19 set 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
geografia regionale;
lingua e letteratura anglo-americana;
paleografia e diplomatica;
storia dell'agricoltura;
storia dell'arte contemporanea;
storia della critica letteraria;
storia della cultura classica;
storia della lingua francese;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia economica.
All'art. 39, relativo al corso di laurea in pedagogia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
economia politica;
metodologia delle scienze sociali;
psicometria;
psicopedagogia;
storia delle dottrine economiche;
storia della filosofia antica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1980
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 12
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-27;517#art-1