Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 23 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 261 e 262, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in patologia generale Art. 261. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni. La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di "specialista in patologia generale". È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico". L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi. Art. 262. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I BIENNIO (Propedeutico) 1° Anno: 1) istituzioni di patologia generale; 2) patologia delle infezioni; 3) epidemiologia e patologia ambientale; 4) immunologia; 5) parassitologia e diagnostica parassitologica. 2° Anno: 6) radiobiologia e patologia da radiazioni; 7) oncologia generale; 8) immunopatologia e analisi immunologiche; 9) analisi chimico-cliniche; 10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino). II BIENNIO (Conseguimento per il diploma di "specialista in patologia generale") 3° Anno: 11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica; 12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; 13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: 14) diagnostica oncologica; 15) diagnostica istopatologica; 16) diagnostica ultrastrutturale; 17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio). II BIENNIO (Conseguimento per il diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico") 3° Anno: 11) tecniche di batteriologia; 12) tecniche di virologia; 13) tecniche di citologia e citogenetica. 4° Anno: 14) statistica e biometria; 15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi; 16) tecniche ematologiche; 17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali. La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-27;420#art-1