Art. 1
1 / 1In vigore dal 8 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 101, 102, 104 e 105, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 101. - Alle scuole di specializzazione possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversi indirizzi.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'autorità competente.
Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione.
Art. 102. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il consiglio di ciascuna scuola è formato dai professori che tengono gli insegnamenti ed è presieduto dal direttore della scuola stessa.
Art. 104. - L'ammissione alla scuola è subordinata ad un concorso per titoli ed esami.
La durata dei corsi è fissata nello statuto delle singole scuole.
Art. 105. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 315
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-27;360#art-1